Art. 320 — Trattazione della causa

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

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