Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2002

Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/2002
Data di deposito
12 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 6, legge provincia Bolzano n. 15 del 13 ottobre 1993
  • art. 19, comma 5, legge provincia Bolzano n. 15 del 13 ottobre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26873

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 sollevate - in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione - con riguardo alla previsione di un'aspettativa supplementare non retribuita e della possibilità di riammissione in servizio fino alla maturazione dei requisiti necessari al conseguimento del diritto alla pensione, consentite alle dipendenti già collocate nella speciale aspettativa disciplinata dalla legge provinciale n. 4 del 1972, imponendo tuttavia a loro (totale) carico la contribuzione previdenziale o subordinando la riammissione in servizio alla «vacanza dei posti», con effetti ritenuti irragionevolmente onerosi e un regime sostanzialmente peggiorativo della posizione delle stesse lavoratrici della Provincia. Infatti il rimettente, per un verso, dà una lettura parziale della norma denunciata non corrispondente al suo contenuto precettivo e, per altro verso, rimette una questione priva del necessario requisito della rilevanza come può ricavarsi dalla stessa ricostruzione della vicenda a giudizio dinanzi al giudice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge

della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni

finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di

previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il

triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36,

37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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