Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2002
Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2002
- Data di deposito
- 12 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 6, legge provincia Bolzano n. 15 del 13 ottobre 1993
- art. 19, comma 5, legge provincia Bolzano n. 15 del 13 ottobre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26873
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 sollevate - in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione - con riguardo alla previsione di un'aspettativa supplementare non retribuita e della possibilità di riammissione in servizio fino alla maturazione dei requisiti necessari al conseguimento del diritto alla pensione, consentite alle dipendenti già collocate nella speciale aspettativa disciplinata dalla legge provinciale n. 4 del 1972, imponendo tuttavia a loro (totale) carico la contribuzione previdenziale o subordinando la riammissione in servizio alla «vacanza dei posti», con effetti ritenuti irragionevolmente onerosi e un regime sostanzialmente peggiorativo della posizione delle stesse lavoratrici della Provincia. Infatti il rimettente, per un verso, dà una lettura parziale della norma denunciata non corrispondente al suo contenuto precettivo e, per altro verso, rimette una questione priva del necessario requisito della rilevanza come può ricavarsi dalla stessa ricostruzione della vicenda a giudizio dinanzi al giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5 e 6, della legge
della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 (Disposizioni
finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di
previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il
triennio 1993-1995), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 36,
37 e 38 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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