Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:11

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26747

La questione di legittimità costituzionale sollevata sulle disposizioni della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 4, lettera a)) e del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2) modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, deve intendersi trasferita sulle corrispondenti disposizioni del testo unico 30 marzo 2001, n. 165, in cui esse sono state trasfuse. - Sul “trasferimento” della questione di legittimità costituzionale, sentenze n. 84/1996, n. 454/1998 e n. 376/2000 (qui richiamate).

Massima n. 26748

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - concernente la istituzione del ruolo unico della dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, in quanto il rimettente, nel censurare le disposizioni del decreto delegato, ha omesso di coinvolgere nella censura di costituzionalità anche lo specifico criterio di delega posto dalla legge n. 59 del 1997.

Massima n. 26749

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 11, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22 e 24, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 Cost. Infatti l’estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche - con l’istituzione del ruolo unico -, è stata attuata dal legislatore nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, mantenendosi ai dirigenti generali una posizione differenziata anche all’interno del ruolo unico e assistita da specifiche garanzie, tale comunque da consentire loro di svolgere le funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. - Sulla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, sentenza n. 313/1996 (richiamata); sulla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione agli incarichi dirigenziali, sentenza n. 275/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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