Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 19, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 21, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 22, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 23, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 23, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 11, comma 4, lett. a), secondo periodo, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 19, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 21, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 24, comma 2, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26747
La questione di legittimità costituzionale sollevata sulle disposizioni della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 4, lettera a)) e del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2) modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, deve intendersi trasferita sulle corrispondenti disposizioni del testo unico 30 marzo 2001, n. 165, in cui esse sono state trasfuse. - Sul “trasferimento” della questione di legittimità costituzionale, sentenze n. 84/1996, n. 454/1998 e n. 376/2000 (qui richiamate).
Massima n. 26748
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - concernente la istituzione del ruolo unico della dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, in quanto il rimettente, nel censurare le disposizioni del decreto delegato, ha omesso di coinvolgere nella censura di costituzionalità anche lo specifico criterio di delega posto dalla legge n. 59 del 1997.
Massima n. 26749
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 11, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22 e 24, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 Cost. Infatti l’estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche - con l’istituzione del ruolo unico -, è stata attuata dal legislatore nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, mantenendosi ai dirigenti generali una posizione differenziata anche all’interno del ruolo unico e assistita da specifiche garanzie, tale comunque da consentire loro di svolgere le funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. - Sulla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, sentenza n. 313/1996 (richiamata); sulla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione agli incarichi dirigenziali, sentenza n. 275/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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