Corte costituzionale

Sentenza n. 74/2001

Corte cost., sent. 23 marzo 2001, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/2001
Data di deposito
23 marzo 2001
Data di decisione
19 marzo 2001
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 11, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 4, comma 1, lett.b,c,d, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 4, comma 1, lettera a, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 4, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 7, comma 1, lettera b, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
  • art. 7, comma 8, comb.disp., decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26103

A seguito della rinuncia della Regione Lombardia all'impugnazione degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997, il ricorso della Regione stessa investe soltanto gli artt. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), f), 7, comma 1, lettera b), commi 5 e 8, di tale decreto. A.M.M.

Massima n. 26104

Quando la ricorente attui o si conformi alle disposizioni oggetto di impugnativa nel ricorso in via principale, non può senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere, dovendo piuttosto verificarsi, ai fini della permanenza dell'interesse al ricorso, se dalla eventuale dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, consegua la reintegrazione dell'ordine costituzionale delle competenze asseritamente violato. Nella specie l'attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997, ad opera della legge regionale della Lombardia n. 1 del 1999, non fa venir meno l'interesse della Regione ad una declaratoria di illegittimità che rimuova le disposizioni di tale decreto compressive della propria autonomia. - Sull'inammissibilità del ricorso per aquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, v. le sentenze n. 382/1999, n. 224/1994, n. 49/1987, n. 36/1982, n. 50/1959 e n. 44/1957. A.M.M.

Massima n. 26105

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le cui disposizioni in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale vulnerano l'autonomia organizzativa delle Regioni oltre il limite costituzionalmente consentito. Infatti, ferma restando per lo Stato la possibilità di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, non spetta alla fonte statale determinare, con una disposizione di dettaglio, anche l'organo della Regione o della Provincia autonoma al quale le funzioni conferite devono essere affidate, dovendo essere riconosciuto alla Regione, nelle materie e per le funzioni di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell'organizzazione, anche nel caso in cui, come nella specie, il conferimento coinvolga insieme funzioni delegate e funzioni proprie e sia effettuato in vista della piena integrazione di entrambe. - V., sulla ripartizione delle funzioni alle Regioni e Province autonome in tema di organizzazione interna, le sentenze n. 461/1995, n. 356/1994, n. 355/1993, n. 461/1992 e n. 407/1989. A.M.M.

Massima n. 26106

La disposizione di legge statale che stabilisce l'attribuzione mediante legge regionale, di funzioni amministrative alle Province, in una materia estranea all'art. 117, primo comma, della Costituzione, quale quella del collocamento, non è lesiva dell'autonomia della Regione. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 115, 118 e 128 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. - V., sulla competenza statale a determinare direttamente le competenze amministrative degli enti locali, la sentenza n. 408/1998. A.M.M.

Massima n. 26107

L'indicazione, da parte della legge statale di un limite demografico non irragionevole, ai fini della distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, non esclude affatto, ma anzi espressamente prevede, a favore della Regione, una generale possibilità di derogare a tale criterio e di esplicare la propria potestà di programmazione sul territorio. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 76, 115 e 123 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. A.M.M.

Massima n. 26108

L'indicazione da parte della legge statale di un mero dato percentuale del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro, da trasferire alle Regioni e agli enti locali, ai fini dell'espletamento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, non poteva che essere di ordine quantitativo, perchè la composizione qualitativa del contigente di tale personale non è liberamente determinabile da parte dell'amministrazione, ma - secondo le previsioni della stessa disposizione impugnata - può essere soltanto definita a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali e delle richieste del personale interessato. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. A.M.M.

Massima n. 26109

Il limite massimo di spesa fissato dall'art. 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il trasferimento delle risorse concernenti le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, non si riferisce anche alle spese per il trasferimento del personale, che, invece, dovranno essere separatamente quantificate nel momento in cui si procederà materialmente al trasferimento stesso tenendo conto della posizione retributiva nel frattempo maturata dal personale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di tale norma nel combinato disposto dei commi 5 e 8. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4,

comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti

in materia di mercato del lavoro);

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettere a) ed f); 7, comma

1, lettera b), e commi 5 e 8, del medesimo d.lgs. n. 469 del 1997,

sollevate, in riferimento agli artt. 76, 115, 117, 118, 119, 123,

128, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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