Corte costituzionale

Sentenza n. 376/2001

Corte cost., sent. 28 novembre 2001, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/2001
Data di deposito
28 novembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:376

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 180 del 11 giugno 1998
  • legge n. 267 del 3 agosto 1998
  • art. 8, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 354 del 20 settembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26627

Gli arbitri rituali sono legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale. Infatti, il giudizio arbitrale – previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria – non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, sia per quanto riguarda la natura giuridica del procedimento sia per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili. - Sui requisiti richiesti per aversi giudizio 'a quo', v. richiamate sentenze n. 387/1996, n. 226/1976, n. 83/1966. M.F.

Massima n. 26628

Il divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, introdotto dal decreto-legge n. 180/1998 e dal decreto legislativo n. 354/1999, ha carattere generale e si riferisce anche alle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata per violazione dei limiti posti alla legislazione d’urgenza ed alla legislazione delegata. M.F.

Massima n. 26629

Non è irragionevole la previsione del divieto di arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia, anche in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 - concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 - sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. M.F.

Massima n. 26630

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive e non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina 'ratione temporis'. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 – concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 – sollevata in quanto controversie di eguale natura e oggetto sono assoggettate o no al divieto di arbitrato in base alla data di notifica dell’atto introduttivo, ovvero alla fase del procedimento. - V. in punto di principio le richiamate sentenze n. 409/1998 e n. 18/1994. M.F.

Massima n. 26631

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 – concernente l’attribuzione all’esclusiva cognizione del giudice statale delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 – sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, in quanto del tutto priva di specifica motivazione rispetto ai parametri evocati. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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