Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2001
Corte cost., sent. 11 giugno 2001, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2001
- Data di deposito
- 11 giugno 2001
- Data di decisione
- 4 giugno 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 56, bis, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 24, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 98, Costituzione
- art. 18, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26313
E' ammissibile la questione sollevata nuovamente, da parte dello stesso giudice, dopo la decisione di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 183/1999) emessa dalla Corte costituzionale. Infatti, l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte soltanto nel caso di una pronunzia di "natura decisoria" e non quando sia stata emessa una pronunzia che dichiara manifestamente inammissibile la questione, per ragioni puramente processuali. - V. sentenze n. 433/1995 e n. 451/1989, richiamate come precedenti. M.F.
Massima n. 26314
Ribadita legittimazione del Consiglio nazionale forense a sollevare questioni di costituzionalità nella materia della incompatibilità tra l'attività di dipendente pubblico e l'esercizio della professione forense. - V. richiamata sentenza n. 284/1986, contenente motivazioni in argomento. M.F.
Massima n. 26315
Il dipendente pubblico in regime di part-time che eserciti la professione forense, non incorre in una situazione di inconciliabilità degli obblighi di fedeltà nei confronti della pubblica amministrazione, da un lato, e della osservanza delle regole deontologiche della professione, dall'altro. Infatti, la disciplina del part-time, che ha apportato una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di impiego pubblico e cioè quello della esclusività della prestazione, ha disegnato un sistema che, grazie ad un complesso di limiti, divieti e cautele rigorosi, consente il corretto funzionamento degli uffici, senza pregiudizio per i principi di buon andamento, imparzialità e obbligo di fedeltà, e, per converso, non incide negativamente sul corretto espletamente del mandato professionale - e dunque sul diritto di difesa del soggetto patrocinato - assicurato a sua volta da un complesso di regole e di controlli, con garanzia dei principi del diritto al lavoro e di eguaglianza tra professionisti, così come consentito nell'ambito del mercato del lavoro che è naturalmente concorrenziale. Pertanto non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione. - Sull'introduzione, nel settore dell'impiego pubblico, del rapporto di lavoro a tempo parziale, v. richiamate sentenze n. 1/1999, n. 371/1998, n. 309/1997. - Su part-time e iscrizione ad albi professionali, v. richiamata sentenza n. 171/1999. - Sulla disparità fra professionisti, v. richiamate sentenze n. 175/1997 e n. 417/1996. M.F.
Massima n. 26316
Sono inammissibili le istanze di intervento (nella specie della Cassa di previdenza e assistenza forense e dell'avvocato Umberto Fratini) proposte da interventori che non rivestono la qualità di parte nei giudizi 'a quibus' e, al tempo stesso, sono portatori di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'. - V. richiamata sentenza n. 248/1997 e relativa ordinanza letta nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997; come precedente riferito allo stesso interventore in analoga situazione, v. ordinanza letta all'udienza pubblica 12 gennaio 1999 nel giudizio iscritto nel R.O. 1998 al n. 576. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal
Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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