Corte costituzionale
Sentenza n. 156/2001
Corte cost., sent. 21 maggio 2001, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/2001
- Data di deposito
- 21 maggio 2001
- Data di decisione
- 10 maggio 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:156
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 8, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 11, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 3, comma 1, lettera c, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 3, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 36, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 3, comma 143, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 76, Costituzione
- art. 35, Costituzione
Massime
Massima n. 26241
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto i giudici rimettenti hanno censurato l'intero corpo normativo. - In senso conforme, da ultimo, v. ordinanza n. 208/2000, n. 185/1996. M.R.
Massima n. 26242
Inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai fini delle imposte sui redditi. Nei giudizi 'a quibus', infatti, si controverteva sul diritto al rimborso dell'acconto versato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, e non in tema di liquidazione dell'imposta sul reddito. - Per analoga declaratoria di inammissibilità v. sentenze n. 111/1997, n. 21/1996. M.R.
Massima n. 26243
Inammissibilità - per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui demanda non alla legge, ma ad atti amministrativi la misura e la determinazione dell'acconto di imposta dovuto. Infatti l'eventuale caducazione di detta norma, richiesta dai rimettenti, comporterebbe il venir meno della stessa possibilità di riduzione dell'acconto, ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, che costituisce l'oggetto dei giudizi 'a quibus'. M.R.
Massima n. 26244
Poichè il giudice rimettente ha specificamente motivato, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto nel giudizio 'a quo', non è consentito alla Corte sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice del merito, e pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserito difetto di legittimazione del convenuto nel giudizio 'a quo'. M.R.
Massima n. 26245
La capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice, discrezionalmente scelto dal legislatore, che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale. Nel caso dell'IRAP, non irrazionalmente il legislatore ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Ne consegue che non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 8 e 11 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui fissano i presupposti d'imposta e determinano la base imponibile dell'IRAP. - Sulla discrezionalità legislativa nel fissare i presupposti dell'imposta, v. sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985. M.R.
Massima n. 26246
La necessità che siano assoggettati al pagamento dell'IRAP anche i lavoratori autonomi è espressamente prevista dall'art. 3, comma 144, lettera b), delle legge delega n. 662 del 1996. E', quindi, infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale ha assoggettato al pagamento dell'IRAP i lavoratori autonomi. M.R.
Massima n. 26247
L'IRAP è un'imposta che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Ne consegue che sono infondate, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui equiparano, ai fini dell'applicazione dell'IRAP, i redditi di impresa a quelli di lavoro autonomo. M.R.
Massima n. 26248
Dal momento che l'IRAP è un'imposta che colpisce non i redditi personali del contribuente, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi rispetto ai lavoratori subordinati non assoggettati all'imposta, la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall'autonoma organizzazione. Ne consegue che non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui assoggetta all'imposta soltanto i lavoratori autonomi, e non quelli subordinati. M.R.
Massima n. 26249
L'assoggettamento ad IRAP dei soli soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi di lavoro autonomo occasionale o non abituale. Non è, quindi, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui include tra i soggetti passivi dell'imposta gli esercenti abituali di arti e professioni, e non anche gli esercenti occasionali. M.R.
Massima n. 26250
La circostanza che i contributi per il servizio sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che il servizio sanitario sia finanziato anche dal gettito dell'IRAP, non esclude che la nuova imposta si inquadri nella fiscalità generale, e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 36 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sollevato sul presupposto che tale norma porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 della Costituzione, e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
b) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 della Costituzione; dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
c) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;
d) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze