Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2001
Corte cost., sent. 17 maggio 2001, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 100, comma 2, Costituzione
- art. 11, comma 1, lettera c, legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26218
In sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo per vedere "dichiarare l'incostituzionalità" di una disposizione legislativa da quest'ultimo adottata non possono avere ingresso le censure sollevate per violazione di norme diverse da quelle che definiscono l'ambito delle attribuzioni che la Costituzione riconosce alla Corte dei conti; nel caso particolare, quindi, non può essere fatta valere la violazione degli artt. 3, 41, 81 e 97 della Costituzione.
Massima n. 26219
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo sotto il profilo della violazione degli artt. 100, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal momento che la prima disposizione abilita la Corte a difendere l'integrità dei suoi poteri nei confronti del legislatore delegato con lo strumento del conflitto di attribuzione in riferimento ad atti anche di natura legislativa e la seconda può essere invocata poiché l'intervento del Governo sulla disciplina dei casi e delle forme del controllo attribuito alla Corte dei conti non giustificato dalla delega legislativa ricevuta, configura un'ipotesi possibile di conflitto, a tutela del principio di legalità. - V. anche sentenze richiamate n. 466/1993 e n. 457/1999. - V. anche per l'ammissibilità del conflitto già dichiarata in via preliminare, l'ordinanza n. 280/2000.
Massima n. 26220
Non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, abrogando l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inciso illegittimamente sui poteri attribuiti da quest'ultima legge alla Corte dei conti in materia di controlli sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, dal momento che la legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, sulla cui base è stato emanato il succitato decreto legislativo n. 286, non contiene alcuna previsione in tema di riforma della disciplina dei controlli sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendosi tale legge inequivocamente ai controlli attinenti alle "amministrazioni pubbliche", formula in cui non può certamente ritenersi compresa la categoria eterogenea degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria tradizionalmente oggetto di disciplina distinta. Pertanto, essendo stato violato l'art. 76 della Costituzione, il ricorso della Corte dei conti va accolto e, conseguentemente, va annullato l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. - Sul diverso conflitto riguardante i poteri di controllo della Corte dei conti su enti di ricerca, oggetto di una puntuale previsione nella legge delega, si veda la sentenza n. 457/1999, qui richiamata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per conseguenza lo annulla.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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