Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/2001
Corte cost., ord. 30 marzo 2001, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/2001
- Data di deposito
- 30 marzo 2001
- Data di decisione
- 21 marzo 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 130, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 3, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994
- art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994
- art. 11, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26129
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, nella parte in cui prevede una separazione tra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici. Infatti il giudizio 'a quo' ha ad oggetto la domanda di corresponsione degli interessi legali da parte dell'Inps, rispetto alla quale non assumono alcun rilievo le norme che disciplinano la fase di accertamento o di erogazione del trattamento previdenziale. M.R.
Massima n. 26130
Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione della legge delega, nella parte in cui ha conferito all'INPS, e non alle regioni, la funzione di erogazione degli assegni di invalidità civile. Infatti la legge delega (legge n. 59 del 1997) ha espressamente previsto la possibilità di conferire a idonee strutture centrali funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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