Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2001

Corte cost., ord. 14 febbraio 2001, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/2001
Data di deposito
14 febbraio 2001
Data di decisione
5 febbraio 2001
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 438, comma 4, codice di procedura penale 1930
  • art. 438, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 441, codice di procedura penale 1930
  • art. 443, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26049

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, commi 1 e 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di rito abbreviato avvenga in contraddittorio con il pubblico ministero, e rende irrilevanti le richieste di quest'ultimo contrarie all'ammissibilità di tale rito, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4). M.R.

Massima n. 26050

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui non attribuisce al pubblico ministero l'autonoma facoltà di formulare istanze istruttorie, nè quella di interrogare la persona che renda dichiarazioni a carico dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario. M.R.

Massima n. 26051

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 4, del codice di procedura penale, per avere ammesso il rito abbreviato anche nei casi di reati puniti con l'ergastolo, senza avere contestualmente previsto alcuna semplificazione del rito, affinchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario. M.R.

Massima n. 26052

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 4, del codice di procedura penale, per avere ammesso il rito abbreviato anche nei casi di reati puniti con l'ergastolo, sottraendo così l'imputato al suo giudice naturale, cioè la Corte d'assise, affinchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario. M.R.

Massima n. 26053

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di impugnare le sentenze di condanna, affinchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione del decreto legge 24 novembre 2000 n. 341 (convertito dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4), il quale ha espressamente previsto che nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, quando sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, l'imputato possa revocare l'istanza di giudizio abbreviato, ed il giudizio prosegue nelle forme del rito ordinario. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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