Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:395
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26667
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell’udienza preliminare, dell’eccezione concernente l’erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia “correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio”. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all’udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l’udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 33-quinquies 416 e 417 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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