Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/2001

Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
387/2001
Data di deposito
6 dicembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:387

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26648

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti il rimettente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. precedente ordinanza n. 297/2001. M.F.

Massima n. 26649

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti la disposizione censurata è disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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