Corte costituzionale
Ordinanza n. 387/2001
Corte cost., ord. 6 dicembre 2001, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 387/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26648
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti il rimettente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale, ha espressamente disposto l’immediato rilascio della persona trattenuta, esaurendo in tal modo la funzione decisoria alla quale era chiamato. - V. precedente ordinanza n. 297/2001. M.F.
Massima n. 26649
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disciplina del trattenimento dello straniero destinatario di decreto di espulsione nei centri di permanenza temporanea, prevista dalla disposizione censurata, sarebbe inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese, nonché la salvaguardia della libertà personale dello straniero. Infatti la disposizione censurata è disposizione regolamentare, inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale sulle leggi. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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