Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/2001

Corte cost., ord. 6 novembre 2001, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
351/2001
Data di deposito
6 novembre 2001
Data di decisione
5 novembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:351

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26659

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo

1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di

procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e

29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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