Corte costituzionale
Ordinanza n. 309/2001
Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 309/2001
- Data di deposito
- 25 luglio 2001
- Data di decisione
- 12 luglio 2001
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:309
Norme oggetto del giudizio
- atti del Consiglio superiore della magistratura del 10 maggio 2000
- atti del Consiglio superiore della magistratura del 24 novembre 1999
- atti del Consiglio superiore della magistratura del 20 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26515
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal magistrato già Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce e giudice della prima sezione penale del medesimo Tribunale, nei confronti del Consiglio superiore della magistratura - in relazione ai provvedimenti da quest'ultimo adottati incidenti, a giudizio del ricorrente, sul suo stato giuridico e sull'assegnazione di sede e/o di funzioni e, perciò, lesivi delle prerogative costituzionali degli organi giurisdizionali -, in quanto nei confronti degli atti con i quali il Consiglio superiore della magistratura, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'articolo 105 della Costituzione, dispone assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, i singoli magistrati che se ne assumano lesi non possono opporre la propria posizione di potere dello Stato, ma solo la propria qualità di persone, titolari di diritti e di interessi legittimi che devono essere fatti valere dinanzi alle giurisdizioni comuni. - Sulla esigenza di una difesa piena del magistrato nei procedimenti disciplinari, che ha giustificato la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del r.d. n. 511 del 1946, v. sentenza (qui richiamata) n. 497/2000. - Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati nei confronti di provvedimenti lesivi di diritti e interessi legittimi adottati dal Consiglio superiore, v. sentenze (richiamate) n. 44/1968 e n. 189/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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