Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2001

Corte cost., ord. 25 luglio 2001, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/2001
Data di deposito
25 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:309

Norme oggetto del giudizio

  • atti del Consiglio superiore della magistratura del 10 maggio 2000
  • atti del Consiglio superiore della magistratura del 24 novembre 1999
  • atti del Consiglio superiore della magistratura del 20 aprile 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26515

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal magistrato già Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce e giudice della prima sezione penale del medesimo Tribunale, nei confronti del Consiglio superiore della magistratura - in relazione ai provvedimenti da quest'ultimo adottati incidenti, a giudizio del ricorrente, sul suo stato giuridico e sull'assegnazione di sede e/o di funzioni e, perciò, lesivi delle prerogative costituzionali degli organi giurisdizionali -, in quanto nei confronti degli atti con i quali il Consiglio superiore della magistratura, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'articolo 105 della Costituzione, dispone assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, i singoli magistrati che se ne assumano lesi non possono opporre la propria posizione di potere dello Stato, ma solo la propria qualità di persone, titolari di diritti e di interessi legittimi che devono essere fatti valere dinanzi alle giurisdizioni comuni. - Sulla esigenza di una difesa piena del magistrato nei procedimenti disciplinari, che ha giustificato la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del r.d. n. 511 del 1946, v. sentenza (qui richiamata) n. 497/2000. - Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati nei confronti di provvedimenti lesivi di diritti e interessi legittimi adottati dal Consiglio superiore, v. sentenze (richiamate) n. 44/1968 e n. 189/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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