Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2001

Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/2001
Data di deposito
23 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:286

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 45, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 36, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 8, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 11, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26472

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'intero decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Infatti, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte, il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il 'vulnus' derivi da un intero corpo normativo - è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità, la norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione. - V. richiamati precedenti sentenza n. 156/2001, ordinanze n. 208/2000 e n. 185/1996. M.F.

Massima n. 26473

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi 'a quibus', aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP. - V. richiamata sentenza n. 156/2001. M.F.

Massima n. 26474

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata per violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria - di cui all'art. 23 della Costituzione - in quanto in concreto l'entità dell'acconto IRAP dipenderebbe da disposizioni amministrative. Infatti, l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei giudizi 'a quibus'. M.F.

Massima n. 26475

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale. - Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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