Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/2001
Corte cost., ord. 28 maggio 2001, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/2001
- Data di deposito
- 28 maggio 2001
- Data di decisione
- 23 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 4, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 36, Costituzione
Massime
Massima n. 26290
E' priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione concernente la mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, prospettata in base all'assunto che la norma censurata, di cui si chiede l'estensione, non sia più applicabile ai suoi originari destinatari (addetti delle soppresse Azienda di Stato per i servizi telefonici e Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). Infatti, tale circostanza non esclude che essa continui a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente prestato e che tali effetti possano estendersi - nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella prospettata dal rimettente - al rapporto previdenziale dei dipendenti di altre amministrazioni. M.F.
Massima n. 26291
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, concernente la mancata estensione a tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, del più favorevole trattamento previdenziale riservato agli addetti alla commutazione telefonica dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, sono prive di fondamento le censure riferite ai parametri 3, 36 e 38 Cost., poiché la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole; mentre risultano inconferenti i riferimenti ai parametri 76 e 97. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di trattamenti di favore, v. richiamate sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994 e ordinanze n. 60/2001, n. 316/1999 e n. 10/1999. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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