Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2001

Corte cost., ord. 28 maggio 2001, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
168/2001
Data di deposito
28 maggio 2001
Data di decisione
23 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 26290

E' priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione concernente la mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, prospettata in base all'assunto che la norma censurata, di cui si chiede l'estensione, non sia più applicabile ai suoi originari destinatari (addetti delle soppresse Azienda di Stato per i servizi telefonici e Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). Infatti, tale circostanza non esclude che essa continui a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente prestato e che tali effetti possano estendersi - nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella prospettata dal rimettente - al rapporto previdenziale dei dipendenti di altre amministrazioni. M.F.

Massima n. 26291

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, concernente la mancata estensione a tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, del più favorevole trattamento previdenziale riservato agli addetti alla commutazione telefonica dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, sono prive di fondamento le censure riferite ai parametri 3, 36 e 38 Cost., poiché la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole; mentre risultano inconferenti i riferimenti ai parametri 76 e 97. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di trattamenti di favore, v. richiamate sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994 e ordinanze n. 60/2001, n. 316/1999 e n. 10/1999. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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