Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2001
Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2001
- Data di deposito
- 17 maggio 2001
- Data di decisione
- 9 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:154
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26238
Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate. M.R.
Massima n. 26239
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, nei limiti in cui non esclude l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Infatti, in primo luogo, le prescrizioni inerenti alla libertà controllata sono determinate, in parte, dal magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena pecuniaria, e che può adattare le prescrizioni medesime alla situazione individuale del condannato; in secondo luogo, non è vero il presupposto in fatto da cui muove il rimettente, e cioè che la violazione delle prescrizioni da parte del giovane condannato sarebbe "pressoche' inevitabile"; in terzo luogo, l'ipotesi della conversione della libertà controllata in pena detentiva non è affatto inevitabile, posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà. - Sui limiti e condizioni di applicabilità al minore della disciplina in tema di conversione delle pene detentive brevi, v. ordinanza n. 418/1990. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) ( quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( del codice penale, nonchè dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della predetta legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Testo integrale
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