Art. 108

La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave.

Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.

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