Art. 17 — Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;

2° l'ergastolo;

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

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