Art. 17 — Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo;
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.