Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2001

Corte cost., ord. 11 maggio 2001, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2001
Data di deposito
11 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26193

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 cod. civ., per difetto di motivazione sulla rilevanza; e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per essere stata la norma impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425/2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal giudice di pace

di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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