Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2001

Corte cost., ord. 11 maggio 2001, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2001
Data di deposito
11 maggio 2001
Data di decisione
7 maggio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 461, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 460, comma 1, lettera b), codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26190

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a deliberare, a seguito di opposizione al decreto stesso, sulla richiesta di giudizio immediato (cui, in particolare, si riferisce l'atto di opposizione del giudizio 'a quo'). Infatti il decreto che dispone il giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto di condanna, non contiene alcuna valutazione di merito né rientra tra le funzioni suscettibili di essere pregiudicate dalla previa emissione del decreto penale. - Sugli effetti pregiudicanti della pronuncia che accoglie o rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, v. sentenza n. 502/1991. - Sulla decisione idonea a radicare un pregiudizio nei confronti di successive decisioni di merito, sentenze n. 261/1992 e n. 401/1991. - Sulla incompatibilità del giudice alla funzione di giudizio, v. sentenza n. 131/1996.

Massima n. 26191

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui si proceda per decreto penale di condanna, l'enunciazione nel decreto stesso "in forma chiara e precisa" del fatto e delle circostanze. Infatti il decreto penale ha valore di pronuncia di condanna, sicché i fatti per i quali si afferma la responsabilità dell'imputato debbono necessariamente essere descritti in forma chiara, precisa e circostanziata, trattandosi non di capi di imputazione, ma di veri e propri capi di condanna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76

e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,

terzo comma, della Costituzione, come soprasollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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