Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/2001
Corte cost., ord. 11 maggio 2001, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/2001
- Data di deposito
- 11 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 461, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 460, comma 1, lettera b), codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 26190
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di condanna a deliberare, a seguito di opposizione al decreto stesso, sulla richiesta di giudizio immediato (cui, in particolare, si riferisce l'atto di opposizione del giudizio 'a quo'). Infatti il decreto che dispone il giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto di condanna, non contiene alcuna valutazione di merito né rientra tra le funzioni suscettibili di essere pregiudicate dalla previa emissione del decreto penale. - Sugli effetti pregiudicanti della pronuncia che accoglie o rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, v. sentenza n. 502/1991. - Sulla decisione idonea a radicare un pregiudizio nei confronti di successive decisioni di merito, sentenze n. 261/1992 e n. 401/1991. - Sulla incompatibilità del giudice alla funzione di giudizio, v. sentenza n. 131/1996.
Massima n. 26191
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel caso in cui si proceda per decreto penale di condanna, l'enunciazione nel decreto stesso "in forma chiara e precisa" del fatto e delle circostanze. Infatti il decreto penale ha valore di pronuncia di condanna, sicché i fatti per i quali si afferma la responsabilità dell'imputato debbono necessariamente essere descritti in forma chiara, precisa e circostanziata, trattandosi non di capi di imputazione, ma di veri e propri capi di condanna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76
e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
terzo comma, della Costituzione, come soprasollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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