Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2000
Corte cost., sent. 7 aprile 2000, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2000
- Data di deposito
- 7 aprile 2000
- Data di decisione
- 3 aprile 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:94
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto n. 37 del 21 aprile 1995
- art. 6, legge della Regione Veneto n. 25 del 24 dicembre 1992
- art. 6, comma 2, legge della Regione Veneto n. 25 del 24 dicembre 1992
- art. 6, comma 1, legge della Regione Veneto n. 25 del 24 dicembre 1992
- legge della Regione Veneto n. 61 del 30 settembre 1994
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 128, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 133, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 132, comma 1, Costituzione
- art. 133, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25219
E' inammissibile, nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 e dell'art. 6 della legge della stessa Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, la costituzione del Comune di Oppeano, in quanto il relativo atto e' stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - v. da ultimo, la sentenza n. 379/1999. A.M.M.
Massima n. 25224
E' ammissibile, in quanto plausibilmente motivata sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, sollevata nel corso del giudizio sugli atti di esecuzione della variazione territoriale, gia' intervenuta, riguardante Comuni della provincia di Verona. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione sollevata dal Comune di Bovolone. A.M.M.
Massima n. 25225
E' ammissibile, in quanto congruamente motivata sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione sollevata dal Comune di Bovolone. A.M.M.
Massima n. 25226
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37, per il solo fatto che il procedimento di variazione territoriale concernente tre Comuni della Provincia di Verona, si e' compiuto sulla base di una consultazione referendaria attuata secondo le norme della cui legittimita' si dubita, non incidendo, a tal fine, la circostanza che l'eventuale sentenza della Corte costituzionale, confermando l'esito di tale consultazione, gia' determinatosi, sarebbe ininfluente nel giudizio 'a quo'. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione sollevata dal Comune di Bovolone. A.M.M.
Massima n. 25227
La questione di legittimita' - nella specie dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 128 e 133 della Costituzione, puo' essere intesa in senso piu' ampio, comportante la valutazione della conformita' o meno della norma denunciata ai parametri costituzionali invocati e non limitata alla prospettazione interpretativa di questi ultimi accolta dal giudice rimettente. A.M.M.
Massima n. 25228
Le variazioni del territorio dei Comuni non solo sono espressamente demandate dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione a leggi regionali, ma rientrano altresi' nella materia delle "circoscrizioni comunali", attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni, alle quali - fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, imposto dal citato art. 133 - spetta pertanto di definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legge statale, il procedimento che conduce alla variazione e dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni interessate, agli effetti di quella consultazione. Non e' dunque di per se' illegittimo che la legge regionale detti tali criteri, ma essi dovranno essere tali da non comportare la possibilita' di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione e non potranno condurre ed escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta. Cfr. la sentenza n. 453/1989, in tema di individuazione delle popolazioni interessate alla consultazione nell'ambito del procedimento di modifica dei confini comunali e la sentenza n. 433/1995, secondo la quale l'art. 133, secondo comma della Costituzione esigerebbe la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni. A.M.M.
Massima n. 25233
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 133 e con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, commi primo e secondo, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, cosi' come modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61, il quale disciplina la consultazione referendaria delle popolazioni interessate nell'ambito e ai fini di una procedura di variazione del territorio dei Comuni. Non appare infatti conforme al principio di cui all'art. 133, secondo comma della Costituzione, il criterio adottato da tale norma regionale, che esclude a priori, dalla consultazione, le popolazioni residenti nei Comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando la variazione concerna aree che non raggiungano la soglia minima, rigidamente fissata del dieci per cento della superficie totale del Comune o del trenta per cento della popolazione totale del Comune medesimo. Le soglie minime cosi' fissate non concretano, in altri termini, criteri tali da escludere ragionevolmente, per i soli Comuni in cui esse non sono raggiunte, la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello delle popolazioni medesime. A.M.M.
Massima n. 25234
E' costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37, la quale ha disposto la variazione territoriale a seguito di un procedimento, nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate e' avvenuta in applicazione e in conformita' della norma generale di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, dichiarata illegittima. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25);
b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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