Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:57
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25181
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso notificato il 16 aprile 1999, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione in data 16 luglio 1998, con la quale la Camera ha negato l'autorizzazione - richiesta in riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost. - ad acquisire e ad utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso al parlamentare Gaspare Giudice, indagato presso quella Procura per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, va dichiarato inammissibile. Nell'elevare il conflitto, infatti, il ricorrente non denuncia un cattivo esercizio del potere da parte della Camera dei deputati, ma - con atteggiamento intimamente contraddittorio - nega in radice a quest'ultima il potere stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine all'autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., proprio da lui medesimo fatta oggetto di formale richiesta. Ne' in contrario vale richiamare la tardiva quanto ininfluente 'protestatio' contenuta nella nota, in data 29 giugno 1998, integrativa della richiesta, con la quale il Procuratore, nel sottolineare la rilevanza investigativa del mezzo istruttorio da disporre, precisava che la richiesta di autorizzazione, <<ancorche' non obbligatoria>>, era stata <<comunque formulata tenuto conto della possibilita' che l'orientamento della Camera in proposito potesse essere diverso>>, giacche' tale nota, lungi da costituire una revoca della precedente richiesta, ribadisce invece l'intento di ottenere l'autorizzazione, nell'ottica di una opzione interpretativa (anche se non prospettata come l'unica possibile in astratto) ricomprendente nel regime autorizzatorio delle intercettazioni telefoniche previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost. - contrariamente a quanto si e' poi sostenuto nel ricorso - anche l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati che documentano il traffico telefonico relativo alle utenze dei parlamentari. A stregua del principio di non contraddizione non puo' un'autorita' che prima si rivolga formalmente ad un'altra per ottenere l'emissione di un certo atto, lamentare poi ('secundum eventum') una lesione della propria sfera di attribuzione per la pretesa inesistenza e non spettanza di un potere di cui essa stessa ha sollecitato l'esercizio. - Per la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37, legge n. 87 del 1953 per l'ammissibilita' del ricorso in oggetto in sede delibativa, O. n. 60/1999. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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