Corte costituzionale

Sentenza n. 541/2000

Corte cost., sent. 4 dicembre 2000, n. 541

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
541/2000
Data di deposito
4 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:541

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25933

La specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non é di per sé incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversità strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove é stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove é stata riconosciuta la compatibilità del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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