Corte costituzionale
Sentenza n. 526/2000
Corte cost., sent. 22 novembre 2000, n. 526
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 526/2000
- Data di deposito
- 22 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:526
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 25918
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma da cui dipende la validità di un atto (nella specie, amministrativo), e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione circa la conformità dell'atto al suo modello legale, perché tale questione rappresenta una pregiudiziale logica della decisione. M.R.
Massima n. 25919
L'esigenza di eseguire perquisizioni personali sui detenuti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, é connaturale allo stato di detenzione, in quanto finalizzata ad impedire che il detenuto - del quale l'amministrazione é responsabile - rechi danno a se od altri, ovvero commetta reati. Ne consegue che le suddette perquisizioni non costituiscono un aggravamento dello stato di detenzione, con ulteriore riduzione della libertà personale del detenuto, e pertanto non soggiacciono alle previsioni di cui all'art. 13 Cost., fermo restando l'obbligo, per l'amministrazione penitenziaria, di documentare (anche ex post) le perquisizioni ed i provvedimenti che le hanno disposte, al fine di consentirne l'impugnabilità 'ex sé dinanzi al giudice ordinario. Pertanto non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti di perquisizione disposti dall'amministrazione penitenziaria. - Sulla facoltà dell'amministrazione penitenziaria di adottare misure relative alle modalità della pena, v. sentenze n. 351/1996; 410/1993; 349/1993. - Sulla esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti anche dei detenuti si vedano le sentenze nn. 26/1999, 410/1997, 376/1997, 212/1997. - Sulla necessità che sia il giudice di merito, in assenza di norme espresse, ad individuare lo strumento processuale più idoneo alla tutela della situazione giuridica soggettiva protetta, si vedano le sentenze n. 270/1999, 295/1991. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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