Corte costituzionale

Sentenza n. 526/2000

Corte cost., sent. 22 novembre 2000, n. 526

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
526/2000
Data di deposito
22 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:526

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 25918

E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma da cui dipende la validità di un atto (nella specie, amministrativo), e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione circa la conformità dell'atto al suo modello legale, perché tale questione rappresenta una pregiudiziale logica della decisione. M.R.

Massima n. 25919

L'esigenza di eseguire perquisizioni personali sui detenuti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, é connaturale allo stato di detenzione, in quanto finalizzata ad impedire che il detenuto - del quale l'amministrazione é responsabile - rechi danno a se od altri, ovvero commetta reati. Ne consegue che le suddette perquisizioni non costituiscono un aggravamento dello stato di detenzione, con ulteriore riduzione della libertà personale del detenuto, e pertanto non soggiacciono alle previsioni di cui all'art. 13 Cost., fermo restando l'obbligo, per l'amministrazione penitenziaria, di documentare (anche ex post) le perquisizioni ed i provvedimenti che le hanno disposte, al fine di consentirne l'impugnabilità 'ex sé dinanzi al giudice ordinario. Pertanto non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti di perquisizione disposti dall'amministrazione penitenziaria. - Sulla facoltà dell'amministrazione penitenziaria di adottare misure relative alle modalità della pena, v. sentenze n. 351/1996; 410/1993; 349/1993. - Sulla esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti anche dei detenuti si vedano le sentenze nn. 26/1999, 410/1997, 376/1997, 212/1997. - Sulla necessità che sia il giudice di merito, in assenza di norme espresse, ad individuare lo strumento processuale più idoneo alla tutela della situazione giuridica soggettiva protetta, si vedano le sentenze n. 270/1999, 295/1991. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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