Corte costituzionale

Sentenza n. 502/2000

Corte cost., sent. 17 novembre 2000, n. 502

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
502/2000
Data di deposito
17 novembre 2000
Data di decisione
13 novembre 2000
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:502

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. c, d, deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 marzo 2000
  • art. 7, comma 2, deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 marzo 2000
  • art. 1, comma 2, deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 marzo 2000
  • art. 9, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 5, comma 1, legge n. 28 del 22 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 25843

Va confermata l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori di 'referendum' abrogativi nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, gia' ritenuta con ordinanza n. 137 del 2000. Sussistono invero - alla stregua di costante giurisprudenza - sia la legittimazione dei promotori della richiesta di 'referendum' abrogativo, competenti a dichiarare definitivamente, nell'ambito della procedura referendaria, la volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall'art. 75 della Costituzione, sia la legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, competente a dichiarare definitivamente, nell'ambito della materia di sua spettanza, la volonta' delle due Camere. - V. anche, 'ex plurimis', sentenza n. 49/1998.

Massima n. 25844

Nel conflitto di attribuzione tra poteri insorto tra i promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussiste il requisito oggettivo; va conseguentemente respinta l'eccezione basata sul contrario assunto, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto, secondo la prospettazione del ricorso, gli atti ed i comportamenti impugnati possono configurare una ipotesi di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza; "cattivo uso" che appare astrattamente suscettibile di influire, nell'ambito della campagna elettorale referendaria, sulla formazione della volonta' degli elettori, cosi' da ridondare in una lesione della sfera di attribuzione dei ricorrenti. Ne' si puo' ritenere che sia venuto meno, a seguito dello svolgimento delle procedure referendarie e del loro esito, l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione di merito sulla spettanza delle attribuzioni costituzionali in contestazione, in mancanza di argomentazioni che possano indurre un mutamento dell'orientamento favorevole fino ad ora seguito sul punto. - V. anche sentenze n. 161/1995 e n. 49/1998.

Massima n. 25845

Spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettere c) e d), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000", e va, conseguentemente, respinto il ricorso proposto dai promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 nei confronti della stessa Commissione parlamentare. Infatti - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che e' a fondamento della deliberazione impugnata, ragionevolmente non ha affidato alla comunicazione "istituzionale" delle amministrazioni pubbliche il compito di chiarire "il significato e la portata dei quesiti referendari", dal momento che la tecnicita' dei quesiti stessi e l'individuazione precisa della c.d. normativa di risulta possono porre questioni interpretative cosi' complesse e controverse, che appare incongruo pretendere al riguardo da soggetti "istituzionali" una comunicazione imparziale ed esauriente su questi delicatissimi profili di merito, i quali invece possono essere piu' adeguatamente chiariti e approfonditi attraverso una informazione equilibrata che si sviluppi nel contraddittorio tra i diversi soggetti interessati, secondo modalita' rimesse appunto alla discrezionalita' del legislatore. Ed appare, di conseguenza, infondata la censura di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, per non avere adeguatamente attuato, in relazione ai diversi profili della deliberazione impugnata, i principi della medesima legge. Vanno respinte - anche sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare - le censure in ordine all'informazione che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo doveva fornire, in particolare, sulla facolta' dell'astensione dal voto e sulle relative conseguenze, o in ordine alla mancata concessione di spazi radiotelevisivi ai sostenitori dell'astensione e di carenza di criteri per l'attivita' informativa predetta. - Sul diritto all'informazione e sul pluralismo delle fonti di informazione, sentenza n. 112/1993; e con riguardo al procedimento referendario, sentenza n. 49/1998.

Massima n. 25846

In base alle motivazioni adottate con la presente sentenza nel merito del conflitto tra poteri di cui e' causa, risultano manifestamente infondati i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati in via gradata dai ricorrenti in ordine agli artt. 5, comma 1, e 9 della legge n. 28 del 2000; e di conseguenza viene meno uno dei presupposti perche' la Corte possa accogliere l'istanza di autorimessione della relativa questione di costituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettere c) e d) 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante "comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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