Corte costituzionale
Sentenza n. 433/2000
Corte cost., sent. 24 ottobre 2000, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/2000
- Data di deposito
- 24 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25752
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze. E', infatti, da respingere l'eccezione di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza proposta dalla Avvocatura dello Stato sulla considerazione che la questione, per poter essere considerata rilevante, avrebbe richiesto la previa verifica con esito negativo dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' della proposta conciliazione, posto che il dubbio sollevato dal giudice rimettente concerne proprio la disposizione attributiva della competenza in ordine alla suddetta verifica. L.T.
Massima n. 25753
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla Commissione tributaria provinciale che deve verificare la proposta di conciliazione giudiziale della controversia tributaria, di esprimere alcun giudizio in ordine alla congruita' dell'importo delle imposte da versare sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. Va, infatti, osservato che: a) il richiamo agli artt. 53 e 97 della Costituzione e' inconferente in quanto entrambe tali disposizioni, nei loro rispettivi ambiti, non riguardano la tematica in se' dell'esercizio della funzione giurisdizionale; b) il principio dell'indipendenza degli organi giurisdzionali - che non trova fondamento nel richiamato art. 104 Cost. (relativo alla magistratura ordinaria nel suo complesso) ma nell'art. 101, comma secondo, Cost. in connessione, quanto ai giudici speciali, con l'art. 108 Cost. - non puo' dirsi compromesso dalla disposizione denunciata in quanto e' lo stesso legislatore a limitare la cognizione riservata all'organo giudicante ad un mero controllo di legittimita', senza peraltro pregiudicare l'integrita' della relativa funzione di definizione del giudizio (ne' puo' condurre ad una diversa soluzione il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990 che non appare appropriato). Precedenti: - sent. n. 322 del 1992 richiamata in ordine al principio secondo cui l'art. 53 Cost. non riguarda in se' l'esercizio della funzione giurisdizionale ma attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalita' dell'imposta alla capacita' del contribuente. - ord. n. 30 del 2000 richiamata in merito al principio secondo cui l'art. 97 Cost. non puo' essere riferito all'esercizio in se' della funzione giurisdizionale. - sent. n. 440 del 1988 ove si e' affermato che il principio di indipendenza funzionale del singolo organo dotato di potere giurisdizionale trova il suo fondamento nell'art. 101, comma secondo, Cost. - sent. nn. 40/1964, 234/1976, 375/1996 ove si e' chiarito che il principio di indipendenza funzionale degli organi giurisdizionali mira ad assicurare che l'attivita' giurisdizionale si svolga sotto l'esclusivo imperio della legge senza inammissibili influenze esterne. - sent. n. 313 del 1990, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., impropriamente richiamata dal rimettente a sostegno del profilo riguardante la pretesa lesione del principio dell'indipendenza degli organi giurisdizionali. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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