Corte costituzionale
Sentenza n. 362/2000
Corte cost., sent. 26 luglio 2000, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/2000
- Data di deposito
- 26 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 4, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 11, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 134, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 34, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 33, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 25628
Nelle questioni di legittimita' costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculi', che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non puo' avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perche' essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.
Massima n. 25629
La normativa che assume, quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo e cio' anche quando, a causa di morosita' del conduttore, tale canone non sia stato percepito, rappresenta una ipotesi di carattere eccezionale, rispetto alla disciplina comune che fa riferimento al reddito medio ordinario, desunto dalle risultanze dei dati catastali e trova spiegazione nell'attuale struttura del catasto fabbricati, i cui valori spesso non corrispondono all'evoluzione delle rendite immobiliari. Tale eccezione deve peraltro armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola - che non puo' essere applicata in maniera indiscriminata e irragionevole - in base alla quale i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo, indipendentemente dalla percezione e percio' dovra' considerarsi operativa solo fino a quando risultera' in vita un contratto di locazione e quindi sara' dovuto un canone in senso tecnico - mentre, in caso di risoluzione del rapporto, il riferimento a detto corrispettivo non sara' piu' praticabile e tornera' in vigore la regola generale, poiche' quanto dovuto dal conduttore inadempiente ha, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto, natura risarcitoria. E' conseguentemente da escludersi che la normativa sia viziata da irragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento tra situazioni meritevoli di pari tutela e che sia lesiva del principio della capacita' contributiva, in quanto, sotto tale profilo, non e' ravvisabile palese arbitrarieta' e manifesta irragionevolezza nella scelta, da parte del legislatore, dell'indice rivelatore di ricchezza. Ne' risulta leso il diritto di difesa del contribuente, non essendovi spazi di rilevanza per la eventuale prova del mancato pagamento del canone, salvo l'ipotesi di cessazione del rapporto contrattuale. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e comma 4-bis (aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - V., sulla capacita' contributiva, le sentenze n. 143/1995, n. 315/1994 e 42/1992 e, in tema di reddito medio catastale, la sentenza n. 377/1995. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 24 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del citato d.P.R. n. 917 del 1986, sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Torino e di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, 34, comma 4-bis aggiunto dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 118 del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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