Corte costituzionale
Sentenza n. 351/2000
Corte cost., sent. 25 luglio 2000, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25577
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 - nella parte in cui dispone che <<in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini della applicazione dell'imposta>> (I.C.I.) "qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti - per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione. Il censurato meccanismo di aggancio (limitativo), tra indennita' di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI, risulta, infatti, tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, risolvendosi, attraverso un giusto equilibrio tra mezzo impiegato e scopo perseguito, in un rafforzamento indiretto dell'adempimento di obblighi tributari ed in un incentivo alla lealta', correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sia nell'adempimento del dovere di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), sia nel partecipare alla determinazione di valore, anche ai fini della indennita' di espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42, terzo comma, della Costituzione). Il disposto legislativo tende, principalmente, ad un recupero di evasione o a disincentivarla. Il fatto che questa evasione sia totale o parziale, ovvero dipendente o meno da volonta' consapevole o da mero errore nella dichiarazione, poco interessa ai fini della legittimita' costituzionale, cio' che conta e' che essa sia comunque colpevole e quindi implicativa di responsabilita'; dovendosi, poi, per tale profilo, anche escluder che possa prospettarsi una situazione di vantaggio per l'evasore totale, il quale e' destinato a subire, in ogni caso, le sanzioni per l'omessa dichiarazione nonche' l'imposizione del tributo che aveva tentato di evadere. Ne' esiste, per altro aspetto, la prospettata disparita' di trattamento tra espropriato in base a regolare procedura e colui che abbia subito una occupazione acquisitiva (o c.d. accessione invertita), stante l'eterogeneita' delle situazioni comparate, la seconda delle quali caratterizzata da un non legittimo agire della P.A., coerentemente sanzionato con un risarcimento di importo superiore all'indennizzo espropriativa. Non interessa neppure la qualificazione della disposizione denunciata, nel senso se essa contenga o meno una misura sanzionatoria trattandosi comunque di una ragionevole applicazione del principio per cui il privato nei rapporti con la P.A. - necessariamente improntati a lealta', correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco obblighi di solidarieta' come quello in materia tributaria - non puo' sottrarsi alle conseguenze di una sua dichiarazione: fermo, comunque, restando che la norma stessa riguarda, solo le aree fabbricabili per le quali sia dovuta l'ICI, all'epoca di riferimento della indennita' di espropriazione e non puo' quindi mai configurare un "tributo non dovuto". Da cio', appunto, l'esclusa violazione degli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 53 Costituzione. Dovendosi infine del pari escludere ogni qualsiasi 'vulnus' all'art. 97 Costituzione, poiche' la norma censurata non coinvolge, se non in modo del tutto indiretto, profili organizzativi dell'attivita' della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, tende a finalita' che non contrastano con il buon andamento della stessa pubblica amministrazione, ed anzi e' indirizzata ad un recupero della reciproca correttezza dei rapporti tra pubblica autorita' ed amministrati, presupposto di ogni civile convivenza. - Sentenza n. 148/1999 sulla differenza tra espropriazione rituale e accessione invertita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste e dalla Corte d'appello di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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