Corte costituzionale

Sentenza n. 300/2000

Corte cost., sent. 19 luglio 2000, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/2000
Data di deposito
19 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, comma 2, decreto legislativo n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 9 agosto 1992
  • art. 5-bis, comma 1, decreto legislativo n. 333 del 11 luglio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 25528

Nel giudizio relativo all'esame della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2 ('recte': commi 1 e 2) del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 marzo 1998, deve considerarsi inammissibile l'intervento del Comune di Cologno Monzese in quanto il Comune anzidetto non e' stato parte in causa del giudizio 'a quo', a nulla rilevando che era parte in un diverso giudizio avente ad oggetto analoga questione, tuttavia non rimessa all'esame della Corte.

Massima n. 25529

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2 ('recte': commi 1 e 2) del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano in quanto il riferimento al solo commma 2 del citato art. 5 bis, contenuto nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, e' superabile attraverso la lettura delle motivazioni delle ordinanze stesse dalla quale si desume con chiarezza l'individuazione della questione, riferita al combinato disposto dei commi 1 e 2 dello stesso art. 5 bis. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita' proposta dall'Avvocatura dello Stato e basata su opposti argomenti.

Massima n. 25530

Il sistema adottato dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione delle aree edificabili - che si basa sulla facolta' di scelta lasciata all'espropriato, in base ad un calcolo soggettivo di convenienza, tra la determinazione dell'indennita' in via autoritativa (per la quale e' prevista la riduzione del 40% del valore del bene cosi' come definito dalla medesima disposizione normativa) contestabile in sede giudiziaria e la cessione volontaria del bene ad un prezzo maggiore, senza la riduzione del 40% - non contrasta, come piu' volte affermato da questa Corte, con gli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Neppure puo' dirsi violato l'art. 97 della Costituzione in quanto la normativa considerata riguarda solo il modo di calcolo della indennita' 'de qua' e il prezzo della cessione volontaria e quindi si pone su un piano diverso rispetto al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, sicche' eventuali abusi riscontrabili nelle suddette attivita' (rispetto ai quali la prassi e la giurisprudenza offrono diversi strumenti di tutela) non possono influire sulla legittimita' costituzionale della normativa considerata. Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis comma 2 - 'recte': commi 1 e 2 - del citato d.l. n. 333 del 1992, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennita' di espropriazione, nel giudizio di determinazione instaurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennita' provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge. Precedenti: - sent. n. 5/1960 e n. 216/1990 sul sistema di determinazione dell'indennita' di espropriazione originariamente previsto dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. - sent. nn. 283 e 442/1993, n. 369/1996, n. 148/1999, 262/2000 e ord. n. 414/1993 ove si e' esclusa la violazione degli articoli 3, 24, 42 e 113 della Costituzione da parte della vigente normativa in tema di determinazione dell'indennita' di espropriazione delle aree edificabili. - sent. n. 40/1998 e n. 262/1997 sullo specifico ambito di applicazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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