Corte costituzionale

Sentenza n. 281/2000

Corte cost., sent. 14 luglio 2000, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/2000
Data di deposito
14 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 59 del 13 aprile 1995

Parametri

Massime

Massima n. 25500

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che impone il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, in quanto tale divieto viola i principi fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997 - interpretati in coerenza con i principi della normativa comunitaria in materia -; dimostrandosi irrazionale e in contrasto con le finalita' di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali debbono ispirare, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, anche la disciplina regionale della gestione di rifiuti. Occorre considerare, infatti, che, a differenza dei rifiuti urbani non pericolosi, per i quali e' pienamente applicabile il criterio dell'autosufficienza - anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali - in quanto l'ambito territoriale ottimale per il loro smaltimento, coincidente con quello della regione di produzione, e' logicamente limitato e predeterminabile, per i rifiuti pericolosi, tenendo conto della loro specificita' e del fatto che per essi non appare pretederminabile un ambito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimita', considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il piu' possibile, il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti. - v. anche sentenza n. 196/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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