Corte costituzionale
Sentenza n. 281/2000
Corte cost., sent. 14 luglio 2000, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/2000
- Data di deposito
- 14 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 59 del 13 aprile 1995
Parametri
- direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991
- art. 32, Costituzione
- direttiva CEE n. 62 del 20 dicembre 1994
- direttiva CEE n. 689 del 12 dicembre 1991
- art. 117, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- regolamento cee n. 259 del 1° febbraio 1993
- decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 25500
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che impone il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale, in quanto tale divieto viola i principi fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997 - interpretati in coerenza con i principi della normativa comunitaria in materia -; dimostrandosi irrazionale e in contrasto con le finalita' di protezione dell'ambiente e della salute umana, le quali debbono ispirare, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, anche la disciplina regionale della gestione di rifiuti. Occorre considerare, infatti, che, a differenza dei rifiuti urbani non pericolosi, per i quali e' pienamente applicabile il criterio dell'autosufficienza - anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali - in quanto l'ambito territoriale ottimale per il loro smaltimento, coincidente con quello della regione di produzione, e' logicamente limitato e predeterminabile, per i rifiuti pericolosi, tenendo conto della loro specificita' e del fatto che per essi non appare pretederminabile un ambito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso criterio della specializzazione dell'impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimita', considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il piu' possibile, il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti. - v. anche sentenza n. 196/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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