Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2000

Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2000
Data di deposito
11 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 120, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 25484

Il termine "consegna" nell'ambito della ordinamento militare e' sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace e diretto a salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalita' di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell'offeisivita' in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto e' di per se' suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori epsressi dall'art. 52 della Costituzione. Ne' puo' rilevare, in contrario, che sia demandato all'autorita' giudiziaria militare l'accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrita' del bene protetto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 120 cod. pen. mil. pace, censurato - in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione - in quanto nella sua formulazione non sarebbe idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalita' inteso come tassativita'-determinatezza delle norme incriminatrici (e, quindi, nella prospettazione del rimettente violerebbe, nonostante la pluralita' dei parametri costituzionali richiamati, il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Precedenti - sent. n. 360/1995 ove e' stato affermato il principio secondo cui l'offensivita' in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti che spetta a questa Corte considerare. - sent. n. 360/1995, n. 247/1997, n. 133/1992, n. 333/1991 e 144/1991 nelle quali e' stato affermato che l'art. 25 della Costituzione postula un ininterrotto operare del principio di offensivita' dal momento dell'astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete soltanto di impedire, con un prudente apprezzamento della lesivita' in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale). L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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