Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2000
Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2000
- Data di deposito
- 11 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25484
Il termine "consegna" nell'ambito della ordinamento militare e' sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di violata consegna, previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace e diretto a salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalita' di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al requisito dell'offeisivita' in astratto (da intendere come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in quanto e' di per se' suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori epsressi dall'art. 52 della Costituzione. Ne' puo' rilevare, in contrario, che sia demandato all'autorita' giudiziaria militare l'accertamento della sussistenza dei presupposti che identificano, in concreto, la consegna e rendono l'inadempimento del militare ad essa idoneo a pregiudicare l'integrita' del bene protetto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 120 cod. pen. mil. pace, censurato - in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione - in quanto nella sua formulazione non sarebbe idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalita' inteso come tassativita'-determinatezza delle norme incriminatrici (e, quindi, nella prospettazione del rimettente violerebbe, nonostante la pluralita' dei parametri costituzionali richiamati, il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Precedenti - sent. n. 360/1995 ove e' stato affermato il principio secondo cui l'offensivita' in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti che spetta a questa Corte considerare. - sent. n. 360/1995, n. 247/1997, n. 133/1992, n. 333/1991 e 144/1991 nelle quali e' stato affermato che l'art. 25 della Costituzione postula un ininterrotto operare del principio di offensivita' dal momento dell'astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice (cui compete soltanto di impedire, con un prudente apprezzamento della lesivita' in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale). L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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