Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2000

Corte cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2000
Data di deposito
21 gennaio 2000
Data di decisione
12 gennaio 2000
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25108

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude l'ammissibilita' della prova testimoniale nel processo tributario. Infatti, con riferimento all'art. 3 Cost., va anzitutto escluso che il divieto di prova testimoniale possa collidere con il principio di "parita' delle armi" - che rappresenta l'espressione, in campo processuale del principio di eguaglianza - in quanto esso e' formulato in termini generali ed astratti. Inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 - e sotto il diverso profilo della comparazione con altri sistemi processuali, evocato in base alla considerazione che, mentre in altri procedimenti giurisdizionali (civile, penale) la parte puo' normalmente ricorrere a prove testimoniali, il divieto assoluto della prova testimoniale sarebbe lesivo del principio di eguaglianza e del generale canone di ragionevolezza, non essendo in alcun modo giustificabile tale previsione normativa a seconda del tipo di contenzioso instaurato - non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sicche' i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento. Ne consegue che il divieto della prova testimoniale nel processo tributario trova giustificazione, sia nella spiccata specificita' dello stesso rispetto a quello civile ed amministrativo, correlata alla configurazione dell'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; sia nella circostanza che esso e' ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte scritto e documentale; sia, infine, nella stessa natura della pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di accertamento dell'obbligo del contribuente che mal si concilia con la prova testimoniale. L'asserita violazione dell'art. 24 Cost. deve ritenersi, a sua volta, insussistente, sia perche' l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per se', violazione del diritto di difesa - potendo questo essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalita', in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti; sia perche' l'asserita impossibilita' della parte di fornire 'aliunde' la prova di una specifica circostanza di fatto, quand'anche esistente, non potrebbe, di per se', ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, essendo conseguenza necessitata della scelta, discrezionale, del legislatore riguardo all'ammissibilita' ed ai limiti dei singoli mezzi di prova (scelta, del resto, presente anche nel processo civile, in relazione a determinati fatti o rapporti la cui prova puo' essere fornita soltanto per iscritto). Con riferimento, infine, all'art. 53 Cost., tale disposizione riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non quella del processo. - S. nn. 128/1972, 120/1992, 253/1994, 82/1996, 53/1998 e 141/1998; O. nn. 506/1987, 76/1989, 108/1990, 6/1991, 322/1992, 114/1999. red.: S. Di Palma

Massima n. 25109

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, (che deve essere) interpretato nel senso di non ricomprendere, nella previsione del diritto di prova testimoniale, anche l'inammissibilita' delle dichiarazioni di terzi, eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, tenuto conto che le dichiarazioni in questione sono essenzialmente diverse dalla prova testimoniale, che e' necessariamente orale e di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio. Infatti, la possibilita' che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, in un processo nel quale quest'ultimo non puo' avvalersi, per contestarne l'efficacia probatoria, della prova testimoniale non collide ne' con il principio di eguaglianza, ne' con il diritto di difesa del contribuente medesimo. Con il principio di eguaglianza, perche' il valore probatorio di dichiarazioni siffatte e' solamente quello proprio degli elementi indiziari, che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione; sicche', trattandosi di un'efficacia ben diversa da quella che deve riconoscersi alla prova testimoniale, tale rilievo e' sufficiente ad escludere che l'ammissione di un mezzo di prova (le dichiarazioni dei terzi) e l'esclusione dell'altro (la prova testimoniale) possa comportare la violazione del principio di "parita' delle armi". Con il diritto di difesa del contribuente, perche' questi, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, puo' contestare la veridicita' delle dichiarazioni di terzi, raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale; sicche', ove cio' avvenga, il giudice tributario - se non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente sorretto da altri mezzi di prova, anche a prescindere dalle predette dichiarazioni - potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 dell'art. 7, rinnovando e, eventualmente, integrando, secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialita', l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio, tenuto soprattutto conto che, in presenza di una specifica richiesta di parte, le ragioni del mancato esercizio di tale potere-dovere sono soggette al generale sindacato di congruita' e sufficienza della motivazione, proprio delle decisioni giurisdizionali (cfr. Massima "A"). red.: S. Di Palma

Massima n. 25110

E' inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), conv., con modif., nella l. 30 novembre 1994, n. 656 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui non prevede che la causa ostativa del concordato di massa, rappresentata dalla rilevanza penale, relativa a determinati reati, della condotta del contribuente, venga meno in caso di successiva archiviazione del procedimento penale, ovvero di definizione dello stesso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti e dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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