Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2000

Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/2000
Data di deposito
28 marzo 2000
Data di decisione
22 marzo 2000
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
  • art. 2, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
  • art. 4, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997
  • art. 3, legge della Regione Piemonte n. 4 del 3 gennaio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25206

Deve ordinarsi la restituzione al TAR per il Piemonte degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. e agli artt. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) che, rispettivamente, riguardo agli "animali d'affezione", vietano ai suddetti veterinari di esercitare attivita' libero-professionale nel territorio dell'Azienda sanitaria regionale di appartenenza, nonche' di essere titolari di strutture ambulatoriali private o legati ad esse con rapporto di lavoro subordinato, mentre, riguardo agli "animali da reddito" e alla c.d. "clinica sul cavallo sportivo", consentono loro di svolgere attivita' libero-professionale solo ove si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti. La nuova disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie stabilita, successivamente alle ordinanze di rimessione, con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - che, fra l'altro, all'art. 13, ha determinato il superamento (come la Corte costituzionale ha, in altro giudizio, sottolineato) della stessa 'summa divisio' fra regime dei sanitari che svolgono attivita' c.d. extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attivita' intramuraria e con gli artt. 15-quater e 15-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, - come modificati dallo stesso art. 13 - ha previsto l'assoggettamento dei dirigenti che nel termine stabilito, espressamente o tacitamente, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ad un rapporto di lavoro esclusivo - ha infatti modificato il quadro normativo di riferimento considerato dai collegi giudicanti, cosicche' si impone un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni nei processi di provenienza. - Riguardo alla su richiamata nuova legislazione statale della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, v. S. n. 63/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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