Corte costituzionale
Ordinanza n. 586/2000
Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 586
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 586/2000
- Data di deposito
- 29 dicembre 2000
- Data di decisione
- 15 dicembre 2000
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:586
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 25980
Restituzione atti al giudice rimettente perché verifichi se sia tuttora rilevante nel procedimento 'a quo' la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato; questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata irragionevolezza della norma, con pregiudizio del diritto ad una difesa integrata e violazione dei principi sanciti dalla legge delega. Difatti, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha formalmente abrogato la disposizione oggetto di impugnativa e l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999, ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art. 420-ter, recante la disciplina dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare, mentre nell'art. 39 della citata legge si é novellato l'art. 484 dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni dettate dal richiamato art. 420-ter agli effetti della verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trieste.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze