Corte costituzionale
Ordinanza n. 560/2000
Corte cost., ord. 20 dicembre 2000, n. 560
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 560/2000
- Data di deposito
- 20 dicembre 2000
- Data di decisione
- 13 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:560
Norme oggetto del giudizio
- art. 446, comma 1, codice di procedura penale
- art. 464, comma 3, codice di procedura penale
- art. 557, comma 2, codice di procedura penale
- art. 224, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
- art. 223, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25957
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446, comma 1, 446, comma 3, e 557, comma 2, del codice di procedura penale, relative al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di decreto di giudizio immediato (art. 446), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (artt. 464 e 557, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale e monocratica), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25, secondo comma, nonché, infine, 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, perché: determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 12 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999; precluderebbero una scelta difensiva comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di pena; determinerebbero la perdita di un diritto incidente sulla quantità della stessa e sulla natura e gli effetti penali della condanna; farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze del ritardo della celebrazione dei processi penali. Infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione una disciplina che escludesse retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge (che, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più' economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali, ha comportato una radicale trasformazione anche del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il dibattimento), e' ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in cui e' stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. A.G.
Massima n. 25968
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 224 e 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relative alla mancata previsione della possibilità, per l'imputato, di presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno 1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2 giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione, sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3 e 24 nonché 3, 24 e 111 della Costituzione, per irrilevanza delle disposizioni censurate rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, in quanto le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina, successiva, dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla legge n. 479 del 1999. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 557, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Vercelli e dal tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari e dal tribunale di Perugia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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