Corte costituzionale
Ordinanza n. 552/2000
Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 552
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 552/2000
- Data di deposito
- 6 dicembre 2000
- Data di decisione
- 27 novembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:552
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 25949
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in quanto sollevata da giudice non legittimato (nella specie, la questione era stata sollevata nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo non dal Collegio, ma dal giudice istruttore). - Sulla inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice istruttore, nel corso di procedimenti riservati al collegio, si veda la sentenza n. 204/1997. M.R.
Massima n. 25996
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabilisce che sono valide ed efficaci le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati prima della delibera CICR relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi anatocistici nei contratti bancari, in quanto la norma impugnata é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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