Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/2000

Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 552

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
552/2000
Data di deposito
6 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:552

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25949

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, in quanto sollevata da giudice non legittimato (nella specie, la questione era stata sollevata nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo non dal Collegio, ma dal giudice istruttore). - Sulla inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice istruttore, nel corso di procedimenti riservati al collegio, si veda la sentenza n. 204/1997. M.R.

Massima n. 25996

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabilisce che sono valide ed efficaci le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati prima della delibera CICR relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi anatocistici nei contratti bancari, in quanto la norma impugnata é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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