Corte costituzionale

Ordinanza n. 542/2000

Corte cost., ord. 4 dicembre 2000, n. 542

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
542/2000
Data di deposito
4 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:542

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
  • art. 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
  • art. 1, comma 7, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
  • art. 7, comma 2, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 25934

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per se' il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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