Corte costituzionale
Ordinanza n. 542/2000
Corte cost., ord. 4 dicembre 2000, n. 542
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 542/2000
- Data di deposito
- 4 dicembre 2000
- Data di decisione
- 27 novembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:542
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- art. 1, comma 7, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 7, comma 2, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 25934
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - censurate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i tribunali militari siano formati da magistrati militari (la c.d. magistratura militare), posti alle dipendenze del Ministero della difesa, il quale esercita l'azione disciplinare, e governati da un Consiglio della magistratura militare avente le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura - considerato che la differenziazione organizzativa della giurisdizione militare in tempo di pace, a competenza rigorosamente circoscritta, non pregiudica di per se' il corretto esercizio della funzione giurisdizionale anche per l'assimilazione delle garanzie di indipendenza stabilite per i magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari. Né può ritenersi lesivo dell'indipendenza della magistratura militare l'attribuzione dell'azione disciplinare e dei provvedimenti relativi allo 'status' dei magistrati militari al Ministro della difesa anzichè al Ministro della giustizia i cui compiti si riferiscono esclusivamente alla magistratura ordinaria, tenuto conto che al Consiglio della magistratura militare sono assegnate le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura. - sull'articolazione differenziata della magistratura militare, si vedano anche le sentenze n. 52/1998 e 71/1995; - sull'organizzazione e le garanzie costituzionali delle altre magistrature: sentenze nn. 278/1987 e 1/1978; - sull'art. 108 Cost., si vedano anche le sentenze nn. 266/1988 e 67/1984; - sull'assimilazione delle garanzie d'indipendenza per i giudici militari, a quelle previste per i giudici ordinari, v. anche le sentenze nn. 392/2000, 52/1998 e 71/1995; - sul parallelismo delle attribuzioni a ministri e consigli, v. l'ordinanza n. 262/1993 e la sentenza n. 52/1998. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 (Modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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