Corte costituzionale
Ordinanza n. 523/2000
Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 523
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 523/2000
- Data di deposito
- 21 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:523
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25916
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale - censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) della Costituzione, per la mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997 - per difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, della nuova e diversa disciplina legislativa anteriore all'atto di rimessione della questione (legge 16 dicembre 1999, n. 479) che ha, tra l'altro: a) stabilito che il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero; b) posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell' avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi(art. 415-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione) e dell'invito a presentarsi ( artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione). A. G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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