Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/2000

Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 523

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
523/2000
Data di deposito
21 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:523

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25916

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale - censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) della Costituzione, per la mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997 - per difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, della nuova e diversa disciplina legislativa anteriore all'atto di rimessione della questione (legge 16 dicembre 1999, n. 479) che ha, tra l'altro: a) stabilito che il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero; b) posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell' avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi(art. 415-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione) e dell'invito a presentarsi ( artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione). A. G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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