Corte costituzionale
Ordinanza n. 485/2000
Corte cost., ord. 9 novembre 2000, n. 485
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 485/2000
- Data di deposito
- 9 novembre 2000
- Data di decisione
- 25 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:485
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 4, Costituzione
- art. 6, lettera b), convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
- art. 10, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982
- art. 41, Costituzione
- protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo n. 4 del 16 settembre 1963
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) n. 848 del 4 novembre 1950
Massime
Massima n. 25822
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 41 e 113 della Costituzione, nelle parti in cui fissano i termini rispettivamente per la proposizione del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione degli stranieri e per la conclusione del relativo procedimento. Va, infatti, osservato che: 'a)' il termine di dieci giorni stabilito per la definizione del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione non e' incongruo in quanto la necessita' di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione risponde all'interesse generale di un efficace controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari; 'b)' l'espulsione degli stranieri, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 13 impugnato, e', nell'ambito di tale disposizione, finalizzata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di immigrazione nel nostro Paese, conseguentemente non puo' considerarsi irragionevole l'equiparazione operata dal legislatore, con riguardo al termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso 'a quo', tra stranieri privi di permesso di soggiorno e stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e, d'altra parte, tale termine non appare incongruo considerando che normalmente non vi e' alcuna necessita' di indagini particolari. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 10, 24, 41 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Bari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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