Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/2000

Corte cost., ord. 9 novembre 2000, n. 484

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
484/2000
Data di deposito
9 novembre 2000
Data di decisione
25 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:484

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 17, comma 3, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979

Parametri

Massime

Massima n. 25820

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito del trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, fissa condizioni inderogabili per l'esclusione del trasferimento ai comuni dei beni, attivita' e personale delle IPAB soppresse operanti nel territorio regionale e colloca a livello comunale tutte le IPAB infraregionali non soppresse. Va, infatti, osservato che: 'a)' non sussiste la prospettata violazione degli artt. 116 e 117 Cost. in quanto, come gia' sottolineato da questa Corte, la disposizione denunciata e' destinata a dare vita, in corrispondenza con i contenuti e gli obiettivi dello Statuto della Regione Sardegna, ad una disciplina che, nell'unita' dell'ordinamento giuridico, concilii, armonizzandole, l'organizzazione delle autonomie regionali con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni; 'b)' priva di fondamento e' anche la censura riferita agli artt. 3, 18 e 38 Cost. in quanto la norma impugnata prevedendo, da un lato, la possibilita' per alcune IPAB operanti a livello regionale di continuare a sussistere come enti morali e riservando, dall'altro, alla discrezionalita' del legislatore la determinazione in ordine al trasferimento ai comuni dei beni e delle attivita' delle IPAB invece soppresse, si dimostra rispettosa sia dell'esigenza di garantire il pluralismo istituzionale nel settore assistenziale sia del principio, fissato dall'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 348 del 1979, secondo cui le funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza vanno attribuite ai comuni ed e' inoltre conforme ai principi cui si ispirano analoghe normative nazionali o delle regioni a statuto ordinario. Precedenti: - sent. n. 396 del 1988 ove e' stato affermato che l'art. 38, ultimo comma, Cost. garantisce l'esigenza del pluralismo istituzionale nel settore assistenziale. - sent. n. 213 del 1998 ove, sviluppando affermazioni gia' contenute nella precedente sent. n. 396 del 1988, si e' analizzata la finalita' dell'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979 attualmente impugnato. - sent. n. 173 del 1981 e ord. n. 313 del 1988 sul ruolo centrale attribuito dal d.P.R. n. 348 del 1979 ai comuni nella gestione dei servizi di assistenza e beneficenza. L.T.

Massima n. 25821

Manifesta inammissibilita' - per difetto di notivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lett. a), del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la soppressione "in ogni caso" delle IPAB operanti nel territorio della regione Sardegna il cui organo deliberante sia composto in maggioranza da membri designati da enti pubblici. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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