Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/2000

Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
466/2000
Data di deposito
3 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:466

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25790

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato costituente ad avviso del rimettente "diritto vivente", non prevede l'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Va, infatti, osservato che la questione non e' in realta' diretta a risolvere un dubbio di legittimita' costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma. Tale attivita', invece, e' rimessa ai giudici rimettenti, tanto piu' in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. Precedenti: - sent. n. 350 del 1997 sulla possibile prospettazione di dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento al diritto vivente. - ord. nn. 70/1998 e 436/1996 sulla estraneita' dell'attivita' di interpretazione delle leggi ordinarie dai compiti specifici della Corte costituzionale. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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