Corte costituzionale
Ordinanza n. 398/2000
Corte cost., ord. 28 luglio 2000, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 398/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:398
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25667
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 97, 24 e 3 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, <<laddove attribuiscono a due giudici diversi la competenza a giudicare sugli stessi fatti per i quali piu' autorita' amministrative abbiano erogato diverse sanzioni amministrative>>, senza prevedere <<l'applicabilita' del criterio della competenza territoriale desumibile dell'istituto della connessione, cosi' come regolato dall'art. 40 del codice di procedura civile>>. Come infatti gia' precisato nella sentenza n. 433 del 1990, e nella successiva ordinanza n. 136 del 1993, che hanno dichiarato non fondata analoga questione di legittimita' dell'art. 35 l. 1981 n. 689, il diverso regime processuale dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione e' razionalmente giustificato dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazione, rimanendo esclusa anche la possibilita' di giudicati contraddittori per la diversita' di oggetto dei due tipi di giudizio. Non puo' dirsi inoltre violato l'art. 24 Costituzione, poiche' questo - come pure gia' piu' volte chiarito - non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', il quale costituisce solo un espediente processuale, non sempre conveniente o attuabile. Ne' e' infine pertinente il richiamo all'art. 97 Costituzione, stante la sua estraneita' al processo. - Sentenze nn. 443/1997, 60/1996, 295/1995, 308/1991, sulla non necessarieta' del 'simultaneus processus'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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