Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/2000

Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
344/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:344

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25573

Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, denunciato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione - <<nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza>>. L'inutilizzabilita' di atti secretati nel giudizio 'a quo' inequivocabilmente, infatti, non derivava dal citato art. 256 - che, quindi, non veniva in applicazione - bensi' dalle precedenti sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, che avevano appunto escluso tale utilizzabilita' a fini probatori, decidendo in senso favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri, i conflitti di attribuzione, al riguardo, da questi sollevati nei confronti del P.M. precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il cancelliere: Di Paola

Testo integrale

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