Corte costituzionale
Ordinanza n. 344/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 344/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:344
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25573
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, denunciato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione - <<nella parte in cui consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto gia' contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di segretezza>>. L'inutilizzabilita' di atti secretati nel giudizio 'a quo' inequivocabilmente, infatti, non derivava dal citato art. 256 - che, quindi, non veniva in applicazione - bensi' dalle precedenti sentenze nn. 110 e 410 del 1998 di questa Corte, che avevano appunto escluso tale utilizzabilita' a fini probatori, decidendo in senso favorevole al Presidente del Consiglio dei ministri, i conflitti di attribuzione, al riguardo, da questi sollevati nei confronti del P.M. precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il cancelliere: Di Paola
Testo integrale
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