Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/2000
Corte cost., ord. 14 luglio 2000, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/2000
- Data di deposito
- 14 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998
- art. 5, decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998
- art. 18, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 22, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 25521
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che il cittadino, a fronte della notifica di atti irrogativi di sanzioni amministrative in materia di tributi locali, possa immediatamente ricorrere al giudice naturale dei diritti, differendo tale possibilita' ad un tempo futuro e indeterminato, diversamente da quanto disposto dalla precedente normativa.
Massima n. 25522
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 censurati, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui, con riguardo al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali, hanno reintrodotto, per di piu' con efficacia retroattiva, la vecchia normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, per la fattispecie considerata, era stata sostituita dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie) e degli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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