Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/2000

Corte cost., ord. 12 luglio 2000, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
274/2000
Data di deposito
12 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993
  • legge n. 63 del 17 marzo 1993
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993
  • art. 2, decreto-legge (non convertito) n. 538 del 23 ottobre 1996
  • art. 18, comma 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 18, comma 4, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 18, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 18, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25498

Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' riesaminino - alla luce del mutato quadro normativo, sopravvenuto con l'entrata in vigore dell'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1988 - la questione di costituzionalita' di talune disposizioni contenute in atti legislativi (in particolare, nel d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1993, n. 63; nella legge 23 dicembre 1994, n. 724; e nel d.l. 23 ottobre 1996, n. 538, non convertito), censurate, nell'interpretazione data dal giudice di legittimita', per aver attribuito al condono previdenziale, con esse disposto, valore preclusivo dell'azione di ripetizione dell'indebito; con cio', quindi, violando il diritto di azione, il principio di parita' di trattamento tra le parti del rapporto, a tutto vantaggio dell'istituto previdenziale e il principio delle prestazioni patrimoniali in base a legge. La preliminare necessita' di tale riesame preclude, inoltre, l'esame delle richieste delle parti private per l'autorimessione della questione di costituzionalita' sulla norma sopravvenuta, ovvero per il trasferimento su di essa della questione di costituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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