Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2000
Corte cost., ord. 3 luglio 2000, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2000
- Data di deposito
- 3 luglio 2000
- Data di decisione
- 22 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, riprodotto, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 25481
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria, in particolare i contratti e gli altri atti per i quali si assume che non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria, che verrebbe invece ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Tale questione viene, infatti, riproposta nell'ambito dello stesso grado di giudizio dallo stesso giudice che l'aveva gia' rimessa all'esame della Corte - la quale l'aveva pur rigettata (con la sentenza n. 7 del 1999) - senza cioe' far riferimento ad un quadro diverso, ma anzi chiedendo al giudice costituzionale un riesame nel merito della sua pronuncia, contravvenendo cosi' al principio della inimpugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale (art. 137, comma terzo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 12/1998, 257/1991 e 350/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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