Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/2000

Corte cost., ord. 3 luglio 2000, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/2000
Data di deposito
3 luglio 2000
Data di decisione
22 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:253

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25481

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria, in particolare i contratti e gli altri atti per i quali si assume che non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria, che verrebbe invece ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Tale questione viene, infatti, riproposta nell'ambito dello stesso grado di giudizio dallo stesso giudice che l'aveva gia' rimessa all'esame della Corte - la quale l'aveva pur rigettata (con la sentenza n. 7 del 1999) - senza cioe' far riferimento ad un quadro diverso, ma anzi chiedendo al giudice costituzionale un riesame nel merito della sua pronuncia, contravvenendo cosi' al principio della inimpugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale (art. 137, comma terzo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 12/1998, 257/1991 e 350/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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