Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2000

Corte cost., ord. 1° giugno 2000, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
174/2000
Data di deposito
1° giugno 2000
Data di decisione
25 maggio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25364

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma della Costituzione, per la parte in cui esclude la prosecuzione del rapporto di lavoro con i medici specialisti ambulatoriali che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e siano titolari di un trattamento di quiescenza per pregressi rapporti - atteso che: a) nel quadro del processo di revisione e superamento del regime delle convenzioni, attuato dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni non appare priva di ragionevole giustificazione, in quanto ispirata ad esigenze di migliore funzionalita' del servizio, la distinzione introdotta tra specialisti ambulatoriali convenzionati, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione all'eta' e alla titolarita' o meno di un trattamento di quiescenza; b) non e' possibile la comparazione con il trattamento riservato ad altre categorie di professionisti convenzionati, il cui rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' assoggettato ad una disciplina organizzativa ed economica caratterizzata da una pluralita' di elementi di differenziazione; c) non risultano utilmente invocati, e non possono dirsi quindi violati, gli articoli 4 (che concerne precipuamente l'"accesso" al mercato del lavoro e non garantisce anche la conservazione del posto di lavoro), 35 (che enuncia un principio generale di garanzia del lavoro, riservandone al legislatore ordinario la protezione delle sue varie forme), 36 (che si riferisce propriamente al lavoro subordinato e non alla prestazione d'opera professionale come quella dei medici convenzionati) e 38 Costituzione (poiche' il compenso che viene meno con la risoluzione del rapporto di convenzionamento non ha natura di prestazione previdenziale). - precedenti richiamati: -- ord. n. 128 del 1998 e sent. n. 293 del 1997 richiamate in merito alla peculiare disciplina organizzativa ed economica che caratterizza il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati -- ord. n. 254 del 1997 e sent. n. 419 del 1993 richiamate in merito alle censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione -- sent. n. 115 del 1994 e sent. n. 7 del 1993 richiamate in merito al significato da attribuire al principio di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Varese, ed in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 36 e 38, secondo comma, dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il Relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze