Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/2000
Corte cost., ord. 24 maggio 2000, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/2000
- Data di deposito
- 24 maggio 2000
- Data di decisione
- 22 maggio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25334
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40, comma settimo, cod.proc.civ. sollevata - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo, della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabilirebbero che quando in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al giudice di pace venga proposta una domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito la competenza a decidere l'intera causa spetta al giudice superiore. Infatti, da un lato e' da escludere che il principio di precostituzione del giudice possa essere violato da regole generali, come quella contenuta nell'art. 40 cod. proc. civ., in forza delle quali sia comunque consentita l'individuazione preventiva dell'organo giudicante; e dall'altro, il richiamo all'art. 107, comma terzo, della Costituzione e' da considerare erroneo, attenendo tale precetto esclusivamente allo 'status' dei magistrati. L.T.
Massima n. 25335
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36 e 40 cod.proc.civ. - censurati in riferimento all'art. 24 della Costituzione - nella parte in cui stabilendo che, in caso di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra causa di competenza del pretore o del tribunale, la competenza a decidere l'intera vicenda spetti al giudice superiore, violerebbero i diritti di azione e di difesa perche' obbligherebbero le parti a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore anziche' personalmente, atteso che, nel giudizio 'a quo', la parte era gia' costituita con l'assistenza di un difensore. L.T.
Massima n. 25336
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma sesto e settimo, cod.proc.civ., censurati - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 107, comma terzo della Costituzione - nella parte in cui, disciplinando la connessione tra cause di competenza del giudice di pace e cause di competenza del pretore o del tribunale, stabiliscono che quando le cause connesse per accessorieta', per garanzia, per accertamenti incidentali o per compensazione sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale "il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale", atteso che nessuno dei predetti casi di connessione ricorreva nel giudizio 'a quo'. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, sesto e settimo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Ancona;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, settimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40, settimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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