Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/2000
Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/2000
- Data di deposito
- 18 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 309, codice di procedura civile
- art. 181, comma 1, codice di procedura civile
- art. 11, comma 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991
- art. 11, comma 3, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25247
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione e' stata gia' piu' volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziche' l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.
Massima n. 25248
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 21 novembre 1991, n. 374, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione in quanto prevede che il giudice di pace abbia diritto ad un compenso rapportato al numero delle sentenze emesse. - V. ordinanza n. 225/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze