Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/2000

Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/2000
Data di deposito
18 aprile 2000
Data di decisione
13 aprile 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:104

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25247

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione e' stata gia' piu' volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziche' l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.

Massima n. 25248

Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 21 novembre 1991, n. 374, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione in quanto prevede che il giudice di pace abbia diritto ad un compenso rapportato al numero delle sentenze emesse. - V. ordinanza n. 225/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze